Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.
Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori.
Sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI.
Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761).
Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:
- mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
- mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
Fino al 2019 il versamento era da effettuarsi in 2 rate uguali pari al 50% dell'importo (salvo conguaglio a saldo). Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.
Le scadenze sono il 16 Giugno e il 16 Dicembre. Per il 2020 sono martedì 16 Giugno e mercoledì 16 Dicembre.
Solo per il 2020 l'acconto dovrà essere uguale al 50% di quanto versato nel 2019 per IMU e TASI.
Il Comune di Piedicavallo si è dotato di nuovo regolamento, approvato con D.C.C. n. 13 del 13 luglio 2020. Lo si può scaricare nella sezione "regolamenti" di questo sito.
Le aliquote, valevoli dal 1° gennaio 2020, approvate con D.C.C. n. 14 del 13 luglio 2020, sono le seguenti:
ALIQUOTE IMU – ANNO 2020
Approvate con D.C.C. n. 14 del 13 luglio 2020
|
|
CLASSIFICAZIONE IMMOBILI
|
ALIQUOTA IMU
|
|
|
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
|
4 ‰
|
Fabbricati rurali ad uso strumentale
|
1 ‰
|
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
|
1 ‰
|
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10:
|
8,6 ‰
|
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti
|
10,6 ‰
|
Aree fabbricabili
|
10,6 ‰
|